1. Al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono inserite le seguenti: «, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,»;
b) all'articolo 38:
1) al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
2) al comma 6, dopo le parole: «da un'organizzazione sindacale» sono inserite le seguenti: «, da un'associazione od organizzazione rappresentativa del diritto o dell'interesse leso».